Il Nostro Studio svolge attività di analisi Patrimoniale correlate alle Concessioni di Grandi derivazioni d’acqua. Vantando una notevole esperienza nel Patrimonio strettamente correlato ad edifici ed opere idrauliche per la Produzione di energia elettrica su tutto il Territorio Nazionale abbiamo sviluppato un ramo di attività correlato alla Nuova disciplina sulle Concessioni e Derivazioni ad uso Idroelettrico.
La nuova disciplina sulle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso
idroelettrico
Nel corso dell’attuale legislatura, la disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (quelle afferenti a impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW) è stata considerevolmente riformata, dapprima dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018, articolo 1, comma 833), poi dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, in L. n. 12/2019), e, da ultimo dalla Legge sulla concorrenza 2021, Legge n. 118/2022.
Il decreto, facendo salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni a statuto speciale ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, ha disposto a favore delle regioni – già competenti al rilascio delle concessioni – il trasferimento della proprietà delle opere idroelettriche alla loro scadenza e nei casi di decadenza o rinuncia alle concessioni stesse.
Sono in particolare, traferite alle regioni, una volta cessata la concessione:
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le “opere bagnate” (dighe, condotte forzate, canali di scarico, etc.) a titolo gratuito,
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le “opere asciutte” (beni materiali), con corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo dati criteri.
Infine, la disciplina vigente – introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 – prevede che le regioni possano, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell’esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025.